————————–Regolamento per Adozioni Casate Normanne——————–
Art. 1 – L’adozione di un arnia ha una durata minima di 1 (uno) anno non rinnovabile tacitamente.
Art. 2 – Sull’arnia prescelta verrà apposta una targa con il nome dell’adottante e il periodo di adozione.
Art. 3 – Per ogni arnia adottata è prevista la compilazione della scheda di adesione.
Art. 4 – L’adottante riceverà un quantitativo di Miele MADE IN ITALY , in correlazione al pacchetto scelto. L’adottante riceverà all’ indirizzo indicato il certificato di adozione su pergamena. Il miele verrà spedito in contenitori convenzionali per alimenti, con etichetta dell’Azienda.
Art. 5 – L’Azienda Agricola Casate Normanne si impegna ad informare l’adottante tramite e-mail periodiche, delle attività compiute sull’arnia adottata e del suo percorso naturale.
Art. 6 – L’Azienda agricola Casate Normanne offre all’ adottante la possibilità di visitare l’arnia adottata previo avviso di 15 giorni
Art. 7 – La quota annuale per l’adozione di un albero di olivo è varia a seconda del pacchetto scelto. I pacchetti che non includono il pernottamento il miele verrà spedito presso l’indirizzo indicato con un contributo aggiuntivo di 10€
Art. 8 – Il presente regolamento è valido per le adozioni provenienti dall’Italia, per le adozioni dall’estero i costi di spedizione cambiano a seconda della nazione
Art. 9 -In ogni caso, l’adozione non comporta la cessione, da parte dell’Azienda Agricola Casate Normanne di alcun diritto sull’arnia prescelta
Art. 10 – L’adottante potrà esercitare il diritto di recesso e di ripensamento nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo.